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ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 149

 

Chiropratica "La Corte Costituzionale composta dai signori...... .ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 348 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 10 luglio 1985 dal Pretore di Catania, iscritta al n.809 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n,11. prima s.s. dell’anno 1986; visti gli atti...... udito nella camera di consiglio..... " che -ad avviso del Pretore- trattandosi di definire un giudizio penale nel quale egli stesso aveva tratto tre cittadini statunitensi che avevano esercitato in Italia la professione di "chiropratici" senza essere in possesso della prescritta abilitazione dello Stato [.....]. L’articolo denunziato (che è norma penale in bianco) manca dei necessari riferimenti integrativi, in quanto, da una parte, gli atti abilitativi rilasciati negli Stati Uniti d’America non sono riconosciuti nella nostra Repubblica e, dall’altra, non esiste nel nostro stato un corso di laurea in chiroterapia, né, conseguentemente, l’omologa abilitazione professionale per cui non potrebbe applicarsi la norma penale senza violare l’art. 25 Cost. - Che.... - Che è intervenuto nel giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata. Considerato che la fattispecie denunziata punisce soltanto chiunque eserciti abusivamente una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato dove è evidente che l’abuso consiste proprio nell’esercizio di una professione, per la quale lo Stato richieda speciale abilitazione, da parte di chi non l’abbia conseguita; - che al contrario, è lo stesso Pretore a riconoscere nell’ordinanza che lo Stato Italiano non richiede alcuna abilitazione per la professione di "chiropratico" che la nostra legge ignora, mentre l’art. 2229 cod. civ. affida appunto alla legge la determinazione delle professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi; - che, conseguentemente, a fronte del disinteresse della legge ordinaria, non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché, fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro tutelato, ex art. 35, primo co., Cost., in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.... . LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 348 cod. pen., sollevata dal Pretore di Catania..".

Questa sentenza ha un valore straordinario ed è diventata un punto di riferimento per le sentenze emesse in tempi successivi.

 

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